• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      RITENUTO CHE:

      La società Organizzazione Pubblicitaria Stradale spa ricorre, sulla base di cinque motivi, contro la sentenza della CTR del Lazio n. 8/9/2009 che, respingendo l'appello contro la sentenza della CTP, ha confermato la cartella di pagamento n. 103 2004 00256413 22, notificata il 28.1.2005 - relativa all'iscrizione a ruolo dell'asserito omesso o carente versamento di imposte iva, irpeg ed irap per l'anno di imposta 2000 (mod. Unico 2001) e l'asserito omesso o carente versamento di ritenute ed addizionali regionali, oltre interessi e sanzioni -, affermando la regolarità della notifica della cartella stessa (avvenuta presso una sede effettiva della società diversa dal domicilio fiscale) e della sua emissione perchè la dichiarazione integrativa, che il contribuente aveva presentato per rimediare agli errori che asseriva avere commesso nella dichiarazione originaria cui la cartella si riferiva, era tardiva.

      Il concessionario...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo