• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

      1. In data 7 agosto 2007 la società Immobiliare Vittoria S.r.l. stipulava con la Banca delle Marche S.p.A. un contratto di mutuo ipotecario del valore di Euro 1.300.000 con lo scopo dichiarato di voler eseguire la ristrutturazione di un suo immobile sito in (OMISSIS). In data 12 ottobre 2007 la società Immobiliare Vittoria S.r.l. e G.G. costituivano la società Quadrifoglio S.r.l. con capitale sociale di Euro 20.000. Il signor G. sottoscriveva il 50% del capitale sociale liberando la propria quota in denaro e la Immobiliare Vittoria S.r.l. sottoscriveva il restante 50% del capitale liberando la propria quota a mezzo del conferimento della piena proprietà dell'immobile sito in (OMISSIS) valutato Euro 1.310.000 ed accollando alla conferitaria il mutuo ipotecario del valore di Euro 1.300.000. La quantificazione del valore imponibile operata dalla parte era di Euro 10.000, dato dal valore dell'immobile al netto delle...

    • Diritto

      ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, pur prescindendo dai profili di inammissibilità derivanti dalla inesatta formulazione del motivo, è infondato poichè in tema di procedimento tributario, - come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità - l'applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. n. 11629 del...



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