• Estremi:
    Cassazione penale, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      1. Con sentenza emessa il 23/01/2017 la Corte di appello di Milano pronunciandosi sull'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015, in relazione alla decisione emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 - confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 20/10/2010.

      La sentenza impugnata, inoltre, integrava il dispositivo della pronunzia di primo grado, laddove non aveva indicato l'assoluzione per non aver commesso il fatto di B. per il delitto di cui al capo B e di M. per i delitti di cui ai capi A5 e B.

      Con la pronuncia di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati B.G. e M.C. erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni tre di reclusione e anni due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così come contestati in riferimento al capo A (punti A1, A2,...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. In via preliminare, deve rilevarsi che i ricorsi proposti dagli imputati B.G. e M.C., a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, risultando incentrati su doglianze distinte e non assimilabili, devono essere esaminati separatamente.

      2. Occorre, pertanto, prendere le mosse dal ricorso proposto dall'imputato B.G., rilevandone preliminarmente la fondatezza in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue doglianze.

      2.1. Deve, dunque, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 627 c.p.p., comma 3, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in ordine alle carenze...



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