• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. R.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata agraria, la società semplice Agricola Camilla e - sulla premessa che la medesima era conduttrice di un fondo agricolo di sua proprietà in base ad un contratto verbale e che si era resa morosa nel pagamento dei canoni dell'ultimo triennio - chiese che il contratto di affitto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della convenuta, con conseguente ordine di rilascio del fondo.

      La società Agricola Camilla rimase contumace.

      Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento della società convenuta e condannò la medesima al rilascio del fondo per la fine dell'annata agraria ed al pagamento dei canoni residui per la somma di Euro 15.750, il tutto con il carico delle spese di lite.

      2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Agricola Camilla e la Corte d'appello di...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c..

      Rileva la società ricorrente che sarebbe errata l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui il disconoscimento della lettera del 10 febbraio 2012 non poteva ritenersi ammissibile. Tale argomentazione viene definita "apodittica" perchè la società Agricola Camilla, benchè contumace in primo grado, aveva sollevato in appello "una chiara ed inequivoca impugnazione" volta a contestare l'autenticità della sottoscrizione dell'indicato documento. D'altra parte, l'art. 214 cit., consente alla parte di disconoscere la scrittura privata contro di lei prodotta.

      1.1. Il motivo, di per sè formulato con una tecnica che è ai limiti dell'inammissibilità, è comunque privo di fondamento.

      Ed infatti la censura, senza tenere in considerazione la motivazione della...



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