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- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Con sentenza dell'8-26/3/2013, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da R.C.C., R.S.A. e T.M., anche in qualità di eredi di R.M.R.P., nei confronti della Banca Sella s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato le domande avanzate dai R.- T. intese ad ottenere la nullità o l'annullamento o in subordine la risoluzione per inadempimento, con le consequenziali condanne restitutorie, dei contratti/ordini di finanziamento e di investimento/disinvestimento, riconducibili all' operatività di un complesso rapporto finanziario, iniziato nel marzo 1997.
La Corte territoriale, considerato che nel contratto di gestione CAP-consulenza ed amministrazione di portafogli- sottoscritto dai R. e dalla T. il 20/4/1998, ma privo della sottoscrizione del funzionario della banca, risultava apposta l'espressa dichiarazione degli...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. I ricorrenti, col primo motivo, denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1325,1350 e 1418 c.c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 e del Regolamento Consob n.11522/98.
Premesso che, a ritenere che il modulo prodotto in atti costituisca proposta dei clienti ovvero accettazione degli stessi di una precedente proposta della banca, mancherebbe pur sempre la parte di contratto che la banca avrebbe dovuto sottoscrivere, i ricorrenti denunciano le violazioni indicate per avere la Corte del merito ritenuto non necessaria la sottoscrizione del contratto- quadro da parte della banca, in quanto lo scopo della norma sarebbe solo quello di permettere al cliente di conoscere le regole e le modalità di svolgimento del rapporto, degradando sostanzialmente la nullità ad annullabilità ed introducendo la figura del contratto obbligatorio per una sola delle parti, tra...