• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RILEVATO

      che:

      ritenuto che l'Agenzia dell'entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole per la contribuente, in relazione a una istanza di rimborso del credito Iva risultante dall'ultima dichiarazione presentata dalla società (rimborso che l'Amministrazione finanziaria aveva negato in quanto la relativa istanza fu proposta oltre il termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, avendo la stessa Amministrazione disconosciuto la richiesta avanzata in sede di dichiarazione, assumendola effettuata in modo difforme dalle disposizioni all'epoca vigenti, che prevedevano la presentazione dell'apposito modello "VR").

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che:

      - il ricorso è proposto sulla base di due motivi, i quali pongono la questione se il diritto al rimborso del credito Iva per l'anno 2002, nel caso in cui la richiesta non fosse stata effettuata mediante la compilazione dell'apposito modello previsto dalle disposizioni all'epoca vigenti (modello "VR"), ma mediante l'esposizione nell'apposito rigo e colonna della dichiarazione Modello Unico 2003, dovesse essere fatto valere nel termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, oppure nel termine ordinario di prescrizione decennale;

      - la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che l'esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale, mediante la compilazione dell'apposito quadro e rigo "Importo di cui si chiede il rimborso", pure nella vigenza del modello VR, costituiva idonea e rituale domanda di rimborso, idonea a mettere fuori gioco l'art. 21 cit., in linea di principio...



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