• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Gli avvocati L.L., C.M. e P.M. chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., in prededuzione, per il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall..

      Col decreto di esecutività dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., n. 2.

      Il tribunale di Verona, adito ai sensi dell'art. 98 L. Fall., ha respinto l'opposizione ritenendo la fattispecie ex art. 182-bis L. Fall. estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali. Ha poi affermato che in ogni caso l'accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall'omologa: segnatamente il 26-7-2013...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia. L'accordo prevede l'ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l'ammontare per ciascuno indicato - Euro 10.000,00 quanto all'avv. L. ed Euro 5.000,00 ciascuno quanto agli altri. Come tale postula un provvedimento di modifica dello stato passivo.

      Per giungere a un tale epilogo il collegio reputa di esaminare il fondamento dei motivi di ricorso onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l'art. 111 L. Fall. e l'istituto dell'accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.

      2. Può dunque osservarsi che col primo mezzo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art....



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