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- Estremi:
- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
FATTI DI CAUSAR.A. e la Agrimed s.p.a. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 marzo 2012, la quale ha accolto il reclamo avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 22 giugno 2011, che aveva dichiarato il fallimento della "(OMISSIS) a r.l.", su istanza dei predetti.
La corte territoriale ha ritenuto che la società non sia imprenditore commerciale e sia, dunque, sottratta a fallimento.
Ciò ha desunto dall'art. 2135 c.c., nel testo sostituito dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 1, in collegato disposto con gli artt. 2512,2513 e 2545-octies c.c. e art. 111-septies disp. att. c.c.: ha affermato che, sulla base di tali norme, ai fini della fallibilità della cooperativa agricola occorre valutare non la preponderanza delle vendite a terzi, ma unicamente la preponderanza degli apporti di materia prima, che solo se non proveniente in prevalenza dai soci per almeno due...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 Cost., artt. 2082, 2132 (rectius 2135), 2512, 2513 e 2545-terdecies c.c., art. 1L. Fall., L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1094, nonchè dell'intero D.Lgs. n. 226 (rectius 228) del 2001, oltre al vizio di motivazione illogica e contraddittoria, perchè l'imprenditore che svolge attività commerciale deve essere assoggettato a fallimento, non contenendo la legge fallimentare, che è legge speciale per i casi di insolvenza, alcuna esclusione con riguardo alle imprese agricole: se la nozione di queste è stata riqualificata dal legislatore del 2001, tale disciplina ha tuttavia fini del tutto estranei alla individuazione dei presupposti di fallibilità (ossia fiscali, contributivi, agevolatori, ecc.), non giustificandosi invero più l'esenzione dal fallimento per l'imprenditore agricolo, un tempo esposto al cd. doppio rischio di impresa,...