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- Estremi:
- Cassazione penale, 2017,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. A.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 30/05/2016 di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi quanto alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perchè, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "Holding s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili ed i documenti di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa, che aveva effettuato attività commerciale di prodotti alcolici.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili, desunta dall'esistenza di lettere di intenti, riconducibili alla Holding, nelle quali la stessa si accreditava come...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso è fondato.
Va anzitutto ribadito, in adesione al più recente e prevalente orientamento di questa Corte, la cui forza cogente deriva dalla necessaria conformazione della interpretazione del dettato del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, al principio di tassatività della legge penale, che la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1, (vedi, in conformità a Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 nonchè a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015, dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro,...