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Correlazioni:
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- Estremi:
- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Con sentenza del 20 ottobre 2015, la prima sezione civile della Corte di Appello di Napoli, in sede di impugnazione avverso sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva respinto la domanda proposta da F.S. di ammissione al passivo del fallimento della Spa (OMISSIS), ha premesso che il lavoratore, in seguito alla dichiarazione di fallimento dell'ottobre 1999, non aveva più percepito le retribuzioni ed era stato poi licenziato dalla curatela con lettera del 15 marzo 2002, recesso poi dichiarato "inefficace" per violazione della L. n. 223 del 1991 con sentenza passata in giudicato.
La Corte napoletana, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ammesso F.S. al passivo del fallimento della società in via privilegiata per gli importi di Euro 17.589,77 per TFR e di Euro 222.505,67 a titolo di retribuzioni non percepite per l'intero periodo dall'ottobre 1999 al luglio 2009, oltre accessori e spese.
La...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 72 L. Fall. ante riforma in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Si lamenta che i giudici di appello avrebbero operato una lettura innovativa di detta norma "nel senso che il rapporto di lavoro sarebbe quiescente, per il fatto di perdurare sino al momento dello scioglimento, ma esso una volta risolto, qualora venga accertata la illegittimità del recesso e disposta la conseguente ricostituzione si avrebbe, per l'effetto, l'obbligo del pagamento delle retribuzioni maturate, pur in assenza della prestazione, anche quando l'attività risulti cessata".
Si sostiene invece che, a mente dell'art. 72 L. Fall., i rapporti di lavoro rimangono sospesi fino a quando il curatore non abbia deciso se ricorrano, o meno, i presupposti per recedere dallo stesso, impedendo comunque che la prestazione non resa possa dar vita ad un credito. Si...