• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

      che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di G.V., contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2008.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      che il ricorso è affidato a due motivi;

      che, col primo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo imputare la spesa per il conferimento di capitale, sostenuta nel 2009, pro quota all'anno accertato, il 2008; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2728 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il contribuente non avrebbe assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 38 cit.;

      che il G. si è costituito con controricorso; che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è fondato; che l'Ufficio ha agito secondo il disposto del previgente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, a mente del quale qualora l'Ufficio...



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