• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      L'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l'Iva per l'anno 2003 in relazione all'acquisto di un immobile da parte della società Athena Srl, esercente attività di gestione di villaggi turistici e strutture analoghe, perchè ritenuta indebitamente rimborsata trattandosi di acquisto della sola nuda proprietà del bene, sicchè non poteva ritenersi inerente all'attività d'impresa.

      La Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della sentenza della CTP, riteneva illegittimo l'avviso di accertamento sul presupposto che, ai fini del rimborso dell'Iva, non fosse richiesto il requisito della disponibilità del bene.

      L'Ufficio ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, proponendo ricorso incidentale con due motivi. L'Agenzia deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30 e dell'art. 981 c.c., per aver ritenuto rimborsabile l'Iva corrisposta per l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, trattandosi di diritto reale limitato difettante in radice del requisito dell'inerenza all'attività dell'impresa.

      1.2. Con il secondo motivo censura la decisione per insufficiente motivazione per aver la sentenza impugnata ravvisato il requisito dell'inerenza nonostante l'inidoneità del titolo d'acquisto a tale fine.

      2. Con il ricorso incidentale, la contribuente denuncia, con il primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 38 bis e 52, nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, per aver la CTR ritenuto la legittimità della detrazione Iva nonostante la precedente erogazione del rimborso e pur in assenza di una rinnovata...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo