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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, P.M., esercente l'attività di intermediario nel commercio di auto usate, impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 97/22/09 del 3/04/2009, con la quale veniva confermata integralmente la decisione della CTP di Brindisi n. 480/03/00, che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR relativo all'anno 1992, con il quale le veniva contestata una maggiore imposta di Lire 54.226.000 per omessa rilevazione di costi e rimanenze iniziali, nonchè per mancata contabilizzazione di ricavi;
2. In particolare, la CTR osservava, per quanto ancora rileva in questa sede, che la P. svolgeva una vera e propria attività di compravendita di auto usate, così come ritenuto dall'Ufficio, e non di semplice intermediazione atteso che, da un lato, non risultavano "le procure a vendere necessarie per...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In primo luogo si evidenzia che, trattandosi di accertamento unitario, deve necessariamente essere effettuato nei confronti di tutti i partecipanti dell'impresa familiare (la cui esistenza era nota al giudice di merito, oltre che puntualmente documentata) e non già della sola titolare dell'impresa, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario così come sostenuto già in primo e secondo grado; secondariamente, che il menzionato rilievo non può essere trattato alla stregua di un motivo tardivamente dedotto, trattandosi di eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d'ufficio.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione, falsa applicazione e interpretazione perplessa e pretestuosa del D.P.R. 29 settembre...