• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che:

      Con sentenza in data 14 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 50/2/09 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva accolto il ricorso della Cantarini Meccaniche srl contro l'avviso di accertamento IRAP, IRPEG, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che la motivazione dell'atto impositivo impugnato non era adeguata sul punto, dirimente, sollevato dalla società contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, della inclusione nel cluster n. 2, in luogo del cluster n. 33 utilizzato ai fini accertativi.

      Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

      Resiste con controricorso la società contribuente.

      Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      che:

      Con l'unico mezzo dedotto - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato il vizio motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato in punto applicazione dello studio di settore in concreto.

      La censura è fondata.

      Va ribadito che "I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico - induttivo, il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul...



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