• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che:

      Con sentenza in data 10 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno respingeva l'appello proposto da La Fenice società cooperativa sociale a r.l. avverso la sentenza n. 2195/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità fiscale de qua di per sè precludeva l'accesso della società contribuente al regime agevolato per le cooperative.

      Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

      Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      che:

      Con il primo motivo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2004 e del D.Lgs. n. 460 del 1994, art. 10, comma 8, poichè la CTR ha ritenuto non spettanti le agevolazioni fiscali per le cooperative sociali sulla base del solo presupposto della mancata presentazione della dichiarazione reddituale per l'annualità oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

      Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR non ha adeguatamente considerato la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'applicazione del regime agevolato delle cooperative sociali e dell'allegazione defensionale di non colpevolezza nell'omissione della trasmissione informatica della dichiarazione reddituale 2006.

      Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono...



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