• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO

      che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

      che C.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento estimi catastali.

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che il ricorso è affidato a due censure;

      che, col primo motivo, il C. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR, dopo aver dato atto della doglianza, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con riguardo all'omessa pronunzia - da parte della CTP - circa il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e la mancata redazione del processo verbale nonchè per la carenza di motivazione dell'atto, avrebbe poi omesso qualunque pronunzia in proposito;

      che, con la seconda doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 nonchè art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: sul motivo dell'illegittimità dell'accertamento, i giudici di secondo grado nulla avrebbero statuito, se non attraverso un generico riferimento ad alberghi posti in zona adiacente...



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