• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      1. La Mini S.p.A. ricorre, con cinque mezzi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello da essa proposto, ritenendo legittimo il diniego di rimborso, chiesto con istanza presentata in data 13/6/2006, della maggiore Irpeg versata (per l'importo di Euro 16.510,09) dalla società incorporata Arioli S.p.A., per l'anno 2001, in relazione al contributo di lire 88.800.000 ricevuto a titolo di incentivo per la ricerca scientifica (L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5): contributo che per mera dimenticanza essa non aveva indicato tra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione presentata per quell'anno, ma che era stato indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, in data 14/9/2004.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione omessa o comunque apparente, per avere la C.T.R rinviato acriticamente alla decisione di primo grado, con specifico riferimento alla questione della emendabilità della dichiarazione nel termine di uno o di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione medesima.

      2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la C.T.R. omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si chiedeva di procedere a una corretta qualificazione della fattispecie, evidenziandosi che si verteva non sulla legittimità della presentazione di una dichiarazione integrativa, ma in tema di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

      3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa...



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