• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      C.D. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso iscrizione di ipoteca.

      Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

      A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Il primo motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è infondato alla luce dei principi fissati da Cass. SEZ. U. n. 9962/2010 la quale ha statuito che "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

      2. E', invece,...



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