• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      IN FATTO E IN DIRITTO

      L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro L.D. ed ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato al contribuente con il quale era stata disconosciuta l'agevolazione fiscale c.d. prima casa ai fini dell'imposta di registro per essere l'immobile un'abitazione di lusso.

      La parte intimata si è costituita con controricorso.

      Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

      La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del punto 6 del D.M. 2 agosto 1969 del punto 21 della Tabella A, parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nonchè dell'art. 1, nota 2-bis della Tariffa Parte 1, All. al D.P.R. n. 131 del 1986. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che ai fini del conteggio della superficie...



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