• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di P.F. di avviso di accertamento relativo ad iperf, iva ed irap dell'anno 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado anch'essa sfavorevole.

      In particolare, il Giudice di appello riteneva legittima la ripresa a tassazione delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazione sportiva in quanto il contribuente non era andato oltre il raffronto di dati reddituali sottraendosi a qualunque dimostrazione di correlazione delle spese in esame con le utilità future discendenti e ritraibili per la propria attività economica.

      Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su tre motivi.

      Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

      A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denunzia, come da rubrica, la contraddittoria motivazione della sentenza in violazione dell'art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

      1.1. La censura è inammissibile dovendosi applicare la nuova disposizione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la quale prevede, unicamente, il ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Al proposito, le SS.UU. di questa Corte (sentenza n.8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in...



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