• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      RILEVATO CHE:

      La Casavacanze Vesta s.r.l. propose ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso del credito iva dell'anno 1997, presentata il 27.5.2004, motivato in base alla decadenza biennale del diritto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

      La Ctp accolse il ricorso, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione, tenuto conto che la dichiarazione iva 1998 era stata regolarmente presentata.

      L'Agenzia delle entrate propose appello, accolto dalla Ctr argomentando dal predetto art. 21.

      La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

      Resiste l'Agenzia con controricorso, eccependo l'infondatezza dei due motivi; la società ha depositato memoria.

      Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del...



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