• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di M.F., a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006 da un funzionario dell'Agenzia circa l'intenzione di quest'ultima di annullare l'avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all'impugnazione degli avvisi.

      Il contribuente resiste con controricorso e così Equitalia Polis SPA.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria motivazione.

      Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data 5.4.2006, e cioè prima della ricezione della email in data 19.04.2006, di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti.

      2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies in combinato disposto al D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater conv. in L. n. 656 del 1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di...



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