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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSAIl Consorzio IRICAV Uno, quale general contractor di Treno Alta Velocità TAV Spa, procedeva ad acquisire in cessione volontaria sostitutiva di espropriazione i terreni necessari per realizzare la linea ferroviaria ad alta velocità Roma - Napoli e presentava, quindi, istanza di rimborso dell'imposta di registro applicata dall'ufficio finanziario sui prezzi di trasferimento. L'istanza, peraltro, era respinta dall'Amministrazione finanziaria.
Il Consorzio impugnava, quindi, il rifiuto di rimborso, invocando l'esenzione fiscale prevista per le acquisizioni coattive dello Stato e, in subordine, la riduzione dell'imponibile alla sola indennità - base della cessione volontaria.
L'impugnazione era respinta dalla CTP di Roma e la decisione era confermata in appello.
Il Consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Il contribuente deposita altresì memoria ex...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, ritenendo, da un lato, applicabile l'esenzione ivi prevista anche agli atti di cessione volontaria compiuti in sede espropriativa perchè con funzione autoritativa e, dall'altro, propugna una interpretazione evolutiva della nozione di Amministrazione pubblica, non limitata al solo Stato, inteso quale Stato - persona, ma estesa anche alle società in mano pubblica.
1.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente violazione e falsa applicazione della medesima norma e vizio di motivazione, per aver la CTR motivato con rinvio ad un unico precedente.
1.2. il terzo motivo solleva questione di legittimità della stessa norma per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost..
2. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente perchè tra loro logicamente connessi, sono infondati.
2.1. La Corte, invero,...