• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      L'Agenzia delle Entrate con ricorso del 5 marzo del 2013 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza an. 19/24/12 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. Lecce confermava la sentenza n. 535/04/2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi che aveva accolto parzialmente il ricorso della ditta individuale di L.T.C. avverso l'atto di accertamento che su verifica della Guardia di Finanza aveva rettificato il reddito di impresa nella misura di L. 2.028.085.000 contro il dichiarato di L. 173.246.000. Secondo la CTR della Puglia confermava che, così come era stato ritenuto dai giudici di primo grado la fatturazione di corrispettivi pari a L. 1.640. 750.000 non aveva alcun fondamento e trovavano sostanziale giustificazione nella contabilità. A sua volta, l'Ufficio finanziario non aveva prodotto prove certe ed elementi validi a far ritenere irregolare la contabilità.

      La cassazione di questa...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.= Secondo l'Agenzia delle Entrate la CTR di Bari avrebbe errato:

      a) nell'aver ritenuto ammissibile l'annotazione cumulativa delle fatture in epoca successiva alla loro emissione nel presupposto che si tratterebbe di rilievo puramente formale non tenendo conto che le norme sulla contabilità contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 impongono di annotare in apposito registro le fatture emesse nell'ordine della loro emissione (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22). Così come avrebbe errato la CTR nell'affermare che nonostante il momentaneo squilibrio di cassa e di natura contabile conseguente al criterio di contabilità adottata dall'Istituto posto che il saldo del conto cassa non può essere mai negativo perchè ciò vorrebbe dire che dal conto sia uscito più denaro di quanto ne sia entrato.

      b) che l'Ufficio non avrebbe prodotto prove certe ed elementi validi a far ritenere irregolare la contabilità perchè in palese contrasto...



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