• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata il 10 aprile 2009, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da I.R. avverso l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 1999, era stata recuperata a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, pervenuti alla contribuente per successione ereditaria.

      Il giudice di appello rilevava, per un verso, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, per altro verso, che erroneamente l'Ufficio aveva posto a fondamento dell'accertamento il valore condonato dalla contribuente ai fini dell'imposta di registro e non il prezzo effettivamente incassato dalla cessione del bene.

      2. La contribuente non ha svolto difese.

      3. La ricorrente ha depositato...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. ritenuto l'avviso di accertamento carente di motivazione, senza considerare che lo stesso indicava analiticamente gli estremi della dichiarazione di successione e il successivo atto di cessione del terreno, con i rispettivi valori, dai quali era scaturita la plusvalenza.

      Il motivo è infondato.

      Si osserva, al riguardo, che le argomentazioni svolte dalla C.T.R. e poste a fondamento della ritenuta carenza di motivazione dell'atto impugnato appaiono idonee a giustificare le ragioni della decisione, avendo il giudice di appello, muovendo dalla considerazione che le espressioni letterali e le cifre esposte nell'avviso di accertamento devono consentire l'efficace difesa del contribuente nonchè la delimitazione della materia sottoposta al vaglio giudiziario, rilevato che nell'atto impositivo...



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