• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      1. La S.C.P.S. S.r.l. ricorre con quattro mezzi nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento con il quale quest'ultimo aveva provveduto a rettificare il reddito imponibile a fini Irpef, Irap, Iva per l'anno d'imposta 2004 sulla base degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427.

      A fondamento di tale decisione i giudici d'appello hanno in particolare rilevato che "durante il contraddittorio non è stata fornita alcuna valida giustificazione idonea ad escludere la S.C.P.S. S.r.l. dall'applicazione degli standard e l'assunto che operava con una sola azienda a prezzi imposti senza documentarne l'unicità dell'articolo di vendita e la connessa dinamica del ricarico non costituisce...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto legittimamente emesso l'avviso di accertamento sebbene basato sull'esclusivo utilizzo delle risultanze statistiche dello studio di settore di riferimento, che tuttavia - assume - non può rappresentare, singolarmente considerato, una presunzione dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, previsti dalla legge, nemmeno nel caso in cui, all'esito del contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio ritenga, come avvenuto nella specie, non sufficientemente provate le giustificazioni addotte allo scostamento rilevato.

      2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere...



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