• Epigrafe

        Legge 2017 - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.


      • ARTICOLO N.7

        Procedura di liquidazione giudiziale

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        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

        2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:

        a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

        b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;

        c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;

        d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel...

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