• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La Gruppo Finelco s.p.a. impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, due avvisi d'accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione iva presentata per il 2005 e 2006, riprendendo a tassazione l'imposta portata in detrazione in ordine ai "premi impegnativa" corrisposti alla Aegis Media Italia s.p.a. dai concessionari di pubblicità (tra cui la società controricorrente), in quanto ritenuti premi-fedeltà versati a titolo gratuito, senza alcuna assunzione di obbligazioni da parte dei clienti, escludendo dunque la relativa detraibilità. La Ctp, riuniti i procedimenti, accolse il ricorso.

      L'Agenzia propose appello, contestando la natura onerosa del versamento delle somme corrisposte alla Aegis Media Italia s.p.a..

      La Ctr rigettò l'appello, confermando la motivazione del giudice di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo. Resiste la Gruppo Finelco s.p.a. con controricorso,...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Con l'unico motivo dedotto, l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1 e art. 2, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

      Anzitutto, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata attraverso tre motivi.

      Con il primo motivo, la Gruppo Finelco s.p.a. ha eccepito la carenza di autosufficienza del ricorso, adducendo che l'Agenzia ricorrente aveva omesso di descrivere le specifiche posizioni processuali delle parti, sottacendo le ragioni di fatto e di diritto rappresentate nei rispettivi atti.

      Il motivo è infondato, trattandosi di censura generica, poichè la parte ricorrente ha descritto con chiarezza i fatti di causa e le difese delle parti, illustrando il contenuto delle sentenze dei giudici di merito.

      Con il secondo motivo, la società controricorrente ha eccepito che il ricorso, in...



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