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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTOLa Corte d'Appello di Napoli ribadiva, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nel procedimento di opposizione al precetto avverso ingiunzione fiscale relativa ad Ici per gli anni d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003.
Il contribuente impugna la sentenza dinanzi alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1, rilevando la giurisdizione del giudice ordinario per l'opposizione a precetto e l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune di Ischia per procedere all'esecuzione forzata.
Il Comune di Ischia si costituiva con controricorso.
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di gravame il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Corte d'Appello per avere confermato la sentenza del Tribunale che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice tributario in relazione al motivo di opposizione a precetto con il quale l'odierno ricorrente deduceva la nullità dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune non potendo l'ingiunzione fiscale essere azionata in forme diverse dalla riscossione a mezzo ruolo tramite concessionario.
L'opposizione al precetto consiste in una species del più ampio genus delle opposizioni all'esecuzione disciplinate agli artt. 615 e 616 c.p.c., con cui il debitore o il terzo (debitor debitoris) contestano il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua...