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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSACon istanza del 25 febbraio 2004, la società di diritto francese Groupe Danone s.a. (oggi Danone s.a.) chiedeva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni il pagamento dell'importo di Euro 237.010,85 per credito d'imposta sui dividendi distribuiti il 16 dicembre 2003 dalla controllata italiana Sifit s.p.a.
La società transalpina impugnava l'atto di diniego, con esito sfavorevole sia in primo che in secondo grado; essa ricorre per cassazione con cinque motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il secondo violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, alla L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10.
I motivi vanno trattati insieme per connessione logica, entrambi riguardando il preteso difetto di legittimazione del Centro Operativo di Pescara, che il giudice d'appello non ha rilevato d'ufficio, dichiarando anzi l'eccezione dell'appellante contraria al divieto dei nova.
1.1. I motivi primo e secondo sono inammissibili per difetto d'interesse, giacchè - come risulta dall'atto di primo grado riprodotto per autosufficienza nel controricorso - proprio Danone s.a. ha evocato in giudizio il COP, sicchè, ove questo fosse davvero privo di legittimazione, l'originaria impugnazione risulterebbe irrituale e l'impugnato diniego si consoliderebbe.
In ogni caso, la legittimazione del COP sussiste per...