• Estremi:
    Comm. trib. prov.le Frosinone, 2017,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, M.V., rappresentato e difeso dal Dott. Leoni Loris e domiciliato come in atti, impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione dei maggiori compensi per l'anno 2011, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette.

      Il ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato ed eccepiva vari motivi, ben 11, in gran parte concentrati sulla legittimità dell'atto e, in conclusione, anche nel merito.

      Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni del 27 aprile 201, resistendo su tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, così come l'infondatezza della richiesta di sospensione.

      Concessa la sospensione, all'udienza pubblica, sentite le parti, la Commissione decide come da seguente motivazione.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Le questioni pregiudiziali di legittimità sollevate dalla parte ricorrente si palesano tutte infondate e meritevoli di rigetto.

      Nell'ordine, riguardo alla censura relativa ala mancata autorizzazione da parte dei Direttore dell'Ufficio fiscale, nelle controdeduzioni è dimostrata la reggenza da parte del firmatario della suddetta autorizzazione, affidata dall'allora Direttore con atto esibito in questa sede; per cui l'autorizzazione è regolare e gli elementi attinti nella verifica non sono affatto illegittimi, cosi da determinare a cascata la nullità dell'accertamento.

      Sulla presunta inesistenza giuridica o nullità relativa al difetto di sottoscrizione, anche tale censura è infondata alla luce della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate, che deposita una delega di firma motivata, nominativa e a tempo determinato, dimostrando allo stesso tempo la qualifica dirigenziale del delegante e...



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