-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
-
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA1. La società Fiocca V.G.C. s.r.l. impugnava l'atto di diniego emesso dal centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate in ordine all'istanza di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta per investimenti di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 271-279. La società aveva trasmesso nei termini previsti dal D.L. n. 97 del 2008 il formulario prescritto per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta ma aveva omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il fatto di non aver goduto di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. Il centro operativo aveva concesso 10 giorni per presentare la dichiarazione sostitutiva e la contribuente, per il tramite del suo intermediario, aveva provveduto al deposito del documento stesso oltre il termine prescritto. La commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della...
-
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, art. 2, comma 1, lett. a) prevedeva che per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultavano già avviati prima della data di entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati erano tenuti ad inoltrare per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia. Il successivo comma 4 prevedeva che il formulario per la trasmissione dei dati fosse approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento era prevista l'attivazione della procedura per la trasmissione del...