• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. Con sentenza pubblicata il 25 marzo 2015 la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dalla P.F. s.r.l. e Laterizi Mediterranei s.r.l. nei confronti di P.T.L. e di P.F., nonchè sull'appello incidentale di quest'ultimo, contro la sentenza del Tribunale di Cosenza del 21 settembre 2009, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.

      Con questa, il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, aveva accolto l'opposizione di terzo, avanzata da P.T.L. avverso l'atto di pignoramento dell'usufrutto della partecipazione sociale del 40% alla società P.F. s.r.l., effettuato dalla stessa società ai danni di P.F., suo debitore per la somma di Euro 616.591,15.

      L'opponente P.T.L. aveva fatto valere la proprietà piena della quota del 40% del capitale sociale avendogli il padre, ...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Col primo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione art. 2740 c.c., comma 1 e comma 3 e art. 2471 c.c., comma 1, vigenti ratione temporis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", sostenendosi da parte della ricorrente che, quando creditrice pignorante è la società, nel conflitto con l'acquirente della partecipazione sociale, si dovrebbe applicare il primo comma dell'art. 2470 c.c. (nel testo vigente all'epoca dell'atto di cessione, che prevedeva l'iscrizione nel libro soci), non il comma 3, come ritenuto dal giudice.

      1.1. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2470 c.p.c., comma 3, sostenendosi che la norma ove ritenuta applicabile - dovrebbe essere interpretata nel senso di dare prevalenza alla data di deposito dell'atto presso il registro delle imprese e non alla data della sua iscrizione, sicchè l'efficacia di quest'ultima dovrebbe retroagire alla data della domanda di...



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