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- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSACon delibera n. 18725 del 6.12.2013 la "Consob" ingiungeva ad R.A., quale sindaco dal gennaio 2003 al 13 aprile 2012 della "(OMISSIS)" s.p.a., il pagamento della somma di Euro 382.000,00, corrispondente all'ammontare complessivo di sanzioni pecuniarie irrogate per non aver adempiuto i doveri imposti dall'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c bis), T.U.F. in relazione ad operazioni con parti correlate poste in essere dalla "(OMISSIS)" con taluni soci di riferimento ovvero con società a costoro facenti capo, in relazione al rinnovo ed all'estensione dell'incarico di consulenza conferito all'ingegner L.S. ed in relazione alle carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa.
Con ricorso in data 7.1.2014 R.A. proponeva opposizione alla corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 195, comma 4, T.U.F..
Chiedeva, tra l'altro, che l'adita corte dichiarasse la...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 23.
Deduce che con la sentenza "Grande Stevens e altri c. Italia" la Corte E.D.U. ha posto in risalto che la procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 T.U.F. è gravemente carente sia in ragione della mancanza di imparzialità ed indipendenza dell'organo deliberativo dell'Autorità di Vigilanza sia in ragione della prefigurazione di limitate garanzie difensive; che in particolare la Corte E.D.U. ha rilevato che la procedura sanzionatoria dinanzi alla CONSOB si discosta dai principi di cui all'art. 6 della C.E.D.U. in dipendenza del difetto di contraddittorio, dell'affidamento dei poteri di indagine e di giudizio a organi comunque dipendenti dal presidente CONSOB e dell'assenza di una pubblica udienza.
Deduce altresì, limitatamente alla seconda fase, di tipo giudiziale, della procedura sanzionatoria, che la...