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Epigrafe
Decreto legislativo 2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
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ARTICOLO N.61
Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
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1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:
a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
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