• Epigrafe

        Decreto legislativo 2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.


      • ARTICOLO N.30

        Organo di controllo

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        1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

        2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

        a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

        b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

        c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

        3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

        4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

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