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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 30 gennaio 2014, la Corte d'appello di Roma, per quanto ancora qui rileva, accogliendo parzialmente l'appello principale avanzato da M.C., M.S., M.A. e M.O., in qualità di eredi di M.O., contro la sentenza del Tribunale di Rieti n. 458/2005, ha condannato la (OMISSIS) sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di Euro 92.677,96, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di liquidazione della quota sociale spettante al loro dante causa; ha rigettato gli altri motivi dell'appello principale, proposti dagli stessi appellanti, oltre che nei confronti della società, nei confronti di S.G., vedova di M.O., in proprio e quale amministratore provvisorio e liquidatore della società, e di Mi.An., quale socio accomandante della società; ha rigettato, ancora, l'appello incidentale della società, compensando le spese tra tutte le parti predette...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che, dai controricorrenti, è stato comunicato che la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 10 marzo 2015.
La circostanza è irrilevante nel presente giudizio di legittimità, introdotto con ricorso spedito per le notificazioni il 2 febbraio 2015, atteso che l'interruzione non è prevista nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 21153/10, n. 14786/11, n. 8685/12, n. 17450/13) e che il controricorso, contenente ricorso incidentale, è stato notificato anche al curatore del Fallimento della società (OMISSIS) (cui la sentenza impugnata è opponibile: cfr. Cass. ord. n. 15796/15).
Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale subordinato, col quale si censura - per violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c. e art. 75 c.p.c., comma 3, art. 163 c.p.c., comma 3 e art. 83 cv.p.c. - il rigetto del primo motivo d'appello sulla nullità della...