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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
RILEVATO IN FATTOche:
Con sentenza in data 7 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l'appello proposto da Arechi Moda Uomo srl in liquidazione e M.A. avverso la sentenza n. 505/13/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva dichiarato rispettivamente inammissibili il ricorso contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA 2007 e l'atto di intervento nel relativo procedimento. La CTR osservava in particolare che la modalità notificatoria a mezzo PEC di tali atti processuali effettuata dal procuratore delle parti in forza della L. n. 53 del 1994, non era consentita dalla legge e, realizzando una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale, doveva considerarsi insanabilmente inesistente. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente e la M. deducendo quattro motivi.
Resiste con...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO che:
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, poichè la CTR ha confuso le notificazioni "dirette" effettuate nel caso di specie dal difensore della ricorrente e della interveniente di prime cure ai sensi di detta legge con quella "a mezzo posta".
Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell'art. 15 preleggi, poichè la CTR ha applicato una disposizione normativa (D.P.R. n. 68 del 2005, art. 16, comma 4) successivamente superata da altre (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2 e successive modifiche; L. n. 183 del 2011, art. 26).
Con il terzo motivo vi è doglianza per violazione/falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, poichè la CTR ha ritenuto l'insanabililità del rilevato vizio della procedura notificatoria.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia meritale sulle...