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Epigrafe
Decreto legislativo 2017 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (RIFORMA IMPRESA SOCIALE).12[1] Epigrafe modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95.
[2] Vedi l'articolo 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2023, n.206.
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ARTICOLO N.7
Cariche sociali
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1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
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