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Epigrafe
Decreto legislativo 2017 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (RIFORMA IMPRESA SOCIALE).12[1] Epigrafe modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95.
[2] Vedi l'articolo 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2023, n.206.
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ARTICOLO N.4
Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
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1. All'attivita' di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9.
3. Le societa' costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui...
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