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Vigente dal :
- 01-03-2022
- 31-07-2021
- 11-08-2018
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2017 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (RIFORMA IMPRESA SOCIALE).12[1] Epigrafe modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95.
[2] Vedi l'articolo 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2023, n.206.
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ARTICOLO N.1
Nozione e qualifica di impresa sociale
Vigente dal 01/03/2022
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1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le societa' costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in...