• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che:

      1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell'anno di imposta 2006 a carico di una società in nome collettivo (a seguito di rideterminazione del reddito d'impresa) e dei soci illimitatamente responsabili (per il maggior reddito da partecipazione in proporzione delle rispettive quote) la C.T.R., respingendo l'appello sia dei contribuenti che dell'Ufficio, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva accolto il solo ricorso del socio F.G. in forza del recesso comunicato ai soci il 26.5.2004 (con efficacia decorsi tre mesi ex art. 2285 c.c.) e "conoscibile dall'Ufficio in virtù della registrazione dell'atto avvenuta in data 13.9.2007";

      2. l'amministraione ricorrente deduce la violazione dell'art. 2290 c.c., ai sensi del quale "solo con la registrazione avvenuta il 13/09/2007 e in mancanza di precedenti comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, è diventato opponibile a quest'ultima il recesso...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      che:

      4. il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio per cui "il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290 c.c., comma 2, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario" (Cass. sez. 1, n. 1046/15);

      5. più in particolare, questa Corte ha avuto modo di osservare che "il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il temo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che...



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