• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTO

      La società Hotel Canaletto s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Venezia la società Veritas s.r.l., gestore del servizio rifiuti, per la ripetizione per la definizione del pagamento, relativo agli anni 2011 e 2012, dell'addizionale del 5% sulla Tariffa integrata ambientale (TIA2), prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 19.

      In particolare l'attore sostenevano la non debenza di tale addizionale, istituita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, stante la natura non tributaria di tale tariffa.

      La Veritas s.r.l., costituitasi in giudizio eccepiva la natura tributaria della TIA2 e della relativa addizionale, eccezione ribadita anche dalla provincia di Venezia, chiamata in causa dalla Veritas poichè destinataria finale dell'addizionale, solamente riscossa dalla concessionaria.

      L'Hotel Canaletto proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. La questione controversa, ai fini della giurisdizione, concerne la natura tributaria o meno della cd. addizionale provinciale, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 19, con riferimento alla c.d. TIA2.

      Occorre preliminarmente accertare la natura della Tariffa di igiene ambientale (TIA) che ha subito, nel corso degli anni, una sostanziale trasformazione.

      Giova premettere i principali riferimenti normativi:

      1.1 TIA1: Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: il cosiddetto "decreto Ronchi"), successivamente modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 28, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), stabilì l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed...



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