• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 17 agosto 2011, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Crema su istanza della creditrice F.C. Impianti Elettrici s.a.s..

      Ha ritenuto la corte d'appello che la notifica al legale rappresentante della società, con la forma prevista per gli irreperibili, si fosse ritualmente perfezionata; ha soggiunto il giudice di merito che il credito vantato dal creditore istante era stato riconosciuto dalla debitrice, restando dimostrato lo stato di insolvenza dalla considerevole esposizione debitoria risultante dal relativo bilancio di esercizio.

      (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; non hanno spiegato difese le parti intimate.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo deduce (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, violazione dell'art. 15 l.fall. e dell'art. 143 c.p.c., palesandosi la nullità della notifica del ricorso effettuata, su istanza del creditore istante, al legale rappresentante durante la sede prefallimentare.

      Con il secondo motivo assume violazione dell'art. 5 L.fall., considerato che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del credito vantato dal creditore istante non era stato validamente notificato e, per altro, trattandosi di società in liquidazione, l'esposizione debitoria risultava compensata da un consistente attivo patrimoniale.

      2. Il primo motivo è inammissibile.

      Invero, va rilevata l'inammissibilità, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1), della doglianza concernente la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, volendo il Collegio dare piena continuità all'orientamento di questa Corte, a tenore del...



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