• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La srl EDIL C.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con l'avviso di accertamento con il quale, ai fini dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPFG per il periodo d'imposta 2003, venivano contestati ricavi non contabilizzati per Euro 1.730.215 e costi non di competenza per Euro 5.780, sulla base di una verifica della Guardia di finanza, conclusasi il 30 giugno 2006, nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extra contabile, consistente in undici registri intestati "scadenziari attivi" e riportanti annotazioni di assegni bancari e cambiali ricevuti dalla contribuente.

      L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), la ricorrente assume che sarebbero stati confusi i presupposti previsti dalla norma per procedere alla determinazione induttiva del reddito con i risultati dell'accertamento stesso, ossia con i maggiori ricavi accertati, il cui ammontare non sarebbe "risultato fondato, all'evidenza, su gravi, precise e concordanti presunzioni"; con il secondo motivo denuncia omessa motivazione sulla rilevanza delle presunzioni a sostegno della determinazione induttiva del reddito in mancanza di prova diretta in ordine ai ricavi accertati, mentre con il terzo si duole della insufficiente motivazione in merito al mancato assolvimento della prova, da parte di essa contribuente, con riferimento agli incassi ed alle relative registrazioni; con il quarto ed il quinto motivo lamenta, rispettivamente, l'insufficiente e la...



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