• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Con sentenza n. 7242/2011, depositata il 16 novembre 2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva respinto il ricorso di C.V. volto ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli per lo svolgimento, nel periodo dal 25/10/1995 al 9/2/1996, dell'attività di direttore amministrativo della società CO.GE.FER (Costruzioni Generali e Ferroviarie) S.r.l. ed inoltre volto ad ottenere il pagamento del compenso per l'incarico di amministratore unico svolto per la medesima società nel periodo dal 10/2/1996 al 10/8/2000.

      La Corte rilevava che il diritto dell'amministratore al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società che stabilisca la gratuità dell'incarico, come nella specie; nè poteva rilevare in senso diverso il verbale dell'assemblea del 10/8/2000, con l'indicazione all'o.d.g. della "quantificazione degli emolumenti ancora dovuti...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. e omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la previsione statutaria della gratuità escludesse il diritto al compenso ex art. 2389 c.c., senza peraltro avere accertato la qualità di socio in capo al soggetto con funzioni di gestione: ove, infatti, tale qualità fosse risultata esistente, l'amministratore sarebbe stato contrattualmente vincolato dalle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (anche dalle clausole che avessero disposto dei diritti dell'amministratore stesso, come quello al compenso), diversamente dovendo la Corte territoriale ritenere sussistente il diritto ex lege.

      Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 416 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè delle norme e dei principi in...



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