• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Rilevato che:

      La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20/714/8/2015, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) srl avverso la sentenza di fallimento di detta società, fallimento dichiarato su istanza di Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico.

      La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata instaurazione del contraddittorio per la mancata notificazione L. Fall., ex art. 15, rilevando che la reclamante non aveva documentato alcun malfunzionamento o discontinuità presso il gestore di riferimento, e che in ogni caso, in punto di fatto, l'art. 136 c.p.c., comma 3, consente il ricorso ad entrambe le forme di notificazione se non indifferentemente vista la consecutività di quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella a mezzo pec, in toto fungibili tra loro ai fini dell'effettiva tutela del contraddittorio(nella specie avvenuto col deposito nella casa comunale); infondata la doglianza...



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