• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Rilevato che:

      - In relazione a cartella di pagamento notificata ad Acqua Marcia Turismo s.p.a. quale proprietaria del "(OMISSIS)" per la TARSU anno 2008, il Comune di Palermo ricorre per cassazione con due motivi avverso la conferma in appello dell'annullamento di primo grado.

      - La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura, in quanto non rilasciata dal sindaco; l'eccezione è infondata, poichè il mandato è sottoscritto dal vicesindaco, organo vicario (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53, comma 2), senza che rilevi la specificità dell'impedimento del sindaco, fatto interno dell'ente (così, per la procura conferita dal vicepresidente della provincia, Cass. 6 aprile 2010, n. 8220, Rv. 612851).

      - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, per aver il giudice d'appello ritenuto illegittima la Delib. Comunale che ha differenziato la...



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