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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
RILEVATO IN FATTOche:
Il Fallimento (OMISSIS) srl (fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Nuoro dell'11/10/99) agiva nei confronti del Banco di Sardegna deducendo che: con contratto preliminare del 24/4/96, la società aveva promesso di cedere alla C.S.C. srl un immobile in (OMISSIS) per il corrispettivo di Lire 1.200.000.000 oltre Iva, pattuendosi il versamento di una parte del prezzo al Banco di Sardegna per cancellare l'ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia dell'apertura di credito concessa nel 1994 alla società per due anni; erano stati corrisposti al Banco Lire 850.000.000 come parte del corrispettivo, a fronte del debito nei confronti di detto istituto di lire 846.528.684 alla data del 16/12/1996, ed il primo importo di 750 (o 700, secondo il Fallimento) milioni di Lire era stato versato il 24/6/98, rendendo contestualmente il Banco l'assenso alla cancellazione di ipoteca, addivenendosi alla stessa data alla stipula del...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO che:
Col primo motivo del ricorso principale, il Fallimento denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, per doversi ritenere il pagamento di 700 milioni di Lire avvenuto il 24/6/1998 revocabile L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, ante novella, come atto finale di una complessa operazione negoziale, che ha permesso al Banco di Sardegna di estinguere il debito che nei suoi confronti aveva la (OMISSIS) a causa della pregressa esposizione debitoria risultante sui tre conti in passivo, chiusi nel 1994 e volturati nel nuovo conto corrente n. (OMISSIS) (con apertura di credito per due anni di Lire 700 milioni, garantito dall' ipoteca iscritta sull'immobile oggetto del preliminare di vendita del 20/4/96), a sua volta estinto e passato in sofferenza il 13/12/1996, con saldo passivo di Lire 846.335.951.
Secondo la parte, quindi, va ravvisata la violazione della par condicio creditorum...