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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSAA. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale in primo grado.
1. "Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale l'8.05.03, G.P. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Voghera A.P., deducendo di essere proprietario di terreni agricoli coltivati a vigneto e facenti parte della sua azienda agricola, ubicata nella zona tipica di produzione del vino (OMISSIS), tra i quali il campo detto "(OMISSIS)" che suo padre aveva acquistato nel 1958 da A.G., campo ubicato in Comune di (OMISSIS), e censito a foglio (OMISSIS) mapp. (OMISSIS), ed a lui pervenuto per successione alla morte del genitore. Lamentava che il confinante A.P. nella primavera dell'anno 2002, in occasione del reimpianto del proprio vigneto, aveva occupato una porzione di detto campo, spostando la sede della carreggiata da sempre esistente a cavaliere del confine e impiantando filari di viti...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE A. I motivi del ricorso.
1. Col primo motivo si deduce: "Nullità della sentenza o del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (p. 2.2 atto di citazione in appello). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la mancata valida stipulazione del contratto di cui G.P. ha lamentato l'inadempimento con la domanda sostanzialmente proposta (p.p. 7.1 e 7.2 atto di citazione in appello). Violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c., in ordine alla domanda formalmente proposta. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il possesso promiscuo quale presupposto dell'azione di regolamento di confine (S' 2.5 conclusionale A. in appello)".
1.1 - Quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., sostengono i ricorrenti che sia il...